Ordinanza
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Art. 9 Vigilanza 81
1 L’UFT sorveglia che i requisiti di sicurezza siano rispettati. Se del caso, ordina l’adeguamento alle prescrizioni. 2 Può effettuare controlli ed esigere documenti, attestati e perizie, sempre che la sua attività di vigilanza lo richieda. 3 Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, nell’ambito della sua attività di vigilanza può eseguire o ordinare un’inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell’esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell’Ufficio d’inchiesta di cui all’articolo 15a Lferr. 4 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza, l’UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/76182.83 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). 82 Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16. 83 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). |
