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Art. 15a Campo d’applicazione
(art. 23b cpv. 2 Lferr) 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modifiche e ai rinnovi, nonché all’esercizio di:
2 Sulle tratte interoperabili al di fuori della rete principale interoperabile di cui all’allegato 6, il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L’UFT emana direttive sulla prova. 3 Se necessario per assicurare l’interoperabilità, l’UFT decide fino a quando e quali tratte e veicoli devono essere adeguati a determinati requisiti delle STI. 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). |