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Art. 15o Riconoscimento di autorizzazioni europee ed estere 134
1 I veicoli ammessi alla circolazione dall’ERA o da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se sono definiti in modo completo nelle STI. 2 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio dell’ERA o di un’autorità estera. 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). |