|
Art. 28 Gallerie, altri impianti ferroviari sotterranei e gallerie di protezione 167
1 Nelle gallerie, negli altri impianti ferroviari sotterranei e nelle gallerie di protezione devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone. 2 Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure. 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). |