|
Art. 42 Requisiti in materia di sicurezza 199
1 Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell’allegato 4.200 2 Vanno adottate tutte le misure di protezione proporzionate atte a evitare pericoli. 3 I requisiti in materia di sicurezza e di esercizio ferroviario sono prioritari rispetto ad altri, in particolare rispetto a quelli di natura estetica. 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). |