|
Art. 5a Autorizzazione di sicurezza 22
1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79823 e nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/76224.25 1bis Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell’allegato I del succitato regolamento, l’autorizzazione di sicurezza si estende anche alle seguenti attività:
2 Qualora intenda modificare l’esercizio o l’infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio dell’autorizzazione di sicurezza, il gestore dell’infrastruttura deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo. 3 L’UFT decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza entro quattro mesi dalla ricezione di detta domanda. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). 23 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102. 24 Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). |