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Art. 21 Distanze sui marciapiedi 214
1 Sui marciapiedi i supporti, i piloni e le costruzioni similari devono essere disposti in modo tale da non ostacolare, per quanto possibile, il traffico viaggiatori come pure il trasbordo del bagaglio e della posta. 2 Laddove si sale e scende regolarmente dai veicoli occorre prevedere, in presenza di ostacoli di una certa lunghezza, uno spazio supplementare tra questi ultimi e la sagoma limite degli impianti fissi. 3 La distanza tra il bordo del marciapiede e la sagoma limite degli impianti fissi dev’essere ridotta al minimo. 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083). |
