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Art. 23
1 Dove strada e ferrovia corrono parallelamente, i nuovi tracciati ferroviari o stradali devono essere definiti in modo da ottenere una distanza sufficiente tra il margine della corsia e l’asse del binario più vicino. 2 ...215 3 Il tracciato ferroviario deve essere delimitato in modo chiaramente visibile rispetto ad una strada che corre parallelamente. 215 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991). |