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Art. 27 Costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia 217
1 Le costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruite o protette in modo da offrire ai viaggiatori e agli utenti delle costruzioni una protezione adeguata contro i pericoli derivanti da veicoli ferroviari che deragliano o che escono dalla linea ferroviaria. 2 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche dell’infrastruttura o dell’esercizio ferroviari, l’impresa ferroviaria deve garantire una protezione adeguata. 3 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche della costruzione stessa o del suo utilizzo, il proprietario della costruzione deve garantire una protezione adeguata. 4 Dove esiste il pericolo che un veicolo stradale o il suo carico possano finire sulla linea ferroviaria, il proprietario della strada o degli impianti ferroviari che causa il pericolo deve prevedere dispositivi di protezione adeguati. 5 Gli impianti di trasporto in condotta situati vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruiti in modo che gli effetti statici, dinamici, elettrici o elettrochimici non pregiudichino la sicurezza della ferrovia. 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991). |
