|
|
|
Art. 44 Pianificazione e costruzione 253
Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d’impianti elettrici seguenti:
253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859). 255 Abrogata dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). |
