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Art. 45 Lavori sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze 256
1 È permesso lavorare sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze soltanto se il personale addetto è protetto contro i pericoli della corrente elettrica. In particolare il cortocircuito e la messa a terra o il cortocircuito e il collegamento con la linea di ritorno della corrente devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi pericolo. 2 Il personale deve essere formato ed equipaggiato per i lavori da eseguire. 3 Durante la pianificazione e l’esecuzione dei lavori devono essere rispettate le distanze di sicurezza e misure di sicurezza particolari. 256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). |
