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Art. 47
1 I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sull’infrastruttura da percorrere sia possibile un esercizio ferroviario sicuro, affidabile e con poca usura.260 2 La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell’allegato 1. 260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). |
