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Art. 5f Autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza europei ed esteri 46
1 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell’ERA, l’UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.47 2 Per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte, l’UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri, senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). |
