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Art. 5i Registro dei veicoli immatricolati 54
1 I detentori devono iscrivere i dati del proprio veicolo identificati come obbligatori nella tabella 1 dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2018/161455 nel registro dei veicoli ammessi alla circolazione secondo l’articolo 17a Lferr. Devono iscrivere i dati nel registro europeo dei veicoli immatricolati se un trattato internazionale lo prevede.56 2 Possono iscrivere nel registro anche i rimanenti dati previsti dalla tabella 1 dell’allegato II.57 3 I diritti di accesso sono retti dalla tabella 2 dell’allegato II.58 4 Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57), che:
54 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). 55 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione, versione della GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 59 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). |