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Art. 5j Manutenzione dei veicoli 61
1 Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l’articolo 17b Lferr deve:
2 Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione comunica senza indugio all’UFT le misure adottate. 61 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 62 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1. 63 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/780, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 8. |
