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Art. 5k Processo di monitoraggio 64
Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione dei veicoli si applicano gli obblighi sul processo di monitoraggio previsti negli articoli 3–5 e nell’allegato del regolamento (UE) n. 1078/201265. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). 65 Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8. |
