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Art. 5l Attestato di sicurezza 67
1 Per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, il gestore dell’infrastruttura o il detentore del veicolo deve documentare che l’impianto ferroviario o il veicolo:
2 La documentazione è compilata da specialisti, i quali vi appongono la loro firma. 3 Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni è necessario l’esame da parte di un perito. L’UFT può rinunciare a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza. 4 La prova della conformità alle prescrizioni e alla decisione comprende una dichiarazione del gestore dell’infrastruttura o del detentore del veicolo. Questa può basarsi sulle dichiarazioni dei fabbricanti. 67 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). |
