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Art. 5m Rapporto sulla sicurezza e valutazione dei rischi 68
1 Se una persona di cui all’articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201369 propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza. 2 Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un’analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie. 3 Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. 4 Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio. 68 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b. |
