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Art. 6 Approvazione dei piani di costruzioni e impianti 70
1 I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all’approvazione secondo l’articolo 18 Lferr. La procedura d’approvazione dei piani è disciplinata dall’OPAPIF71.72 2 Con l’approvazione dei piani l’UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni. 3 L’UFT può procedere esso stesso all’esame della documentazione oppure disporne l’esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente.73 4 L’UFT può, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all’articolo 5l.74 5 ...75 6 L’approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 20143169). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). 75 Abrogato dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). |