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Art. 5 Nomina del Consiglio di fondazione
1 Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell’amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell’interno. 2 Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati. |