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Art. 11 Obbligo di notifica degli istituti di previdenza non sottoposti a vigilanza
Gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP11 ma non sottoposti a vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti che li riguardano, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome. |