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Art. 12a Finanziamento dell’Ufficio centrale del 2° pilastro 12
1 Il fondo di garanzia finanzia l’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e fbis LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199413 sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l’articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.14 2 Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l’articolo 12. 12 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044279, 4653). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750). |