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Art. 12b Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 15
Il fondo di garanzia versa ogni anno un contributo all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS a copertura delle spese che quest’ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l’utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell’Ufficio centrale del 2° pilastro. 15 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750). |