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Art. 14 Sistema di contribuzione
1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:
1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, fbis, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.18 2 Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l’anno civile per il quale i contributi sono dovuti. 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 18 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011 (RU 2011 3435). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750). |