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Art. 17 Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi
1 Gli istituti di previdenza registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia:
2 Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia:
3 Le informazioni per l’anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell’anno civile successivo nella forma prescritta dall’organo di direzione. 4 L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle informazioni.23 5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l’organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:
23 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 24 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |