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Art. 18 Aliquote di contribuzione
1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.25 2 Esso comunica, entro il 31 ottobre, le aliquote di contribuzione per l’anno civile seguente agli istituti di previdenza. 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |