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Art. 21 Notifica e pagamento
1 Le domande di sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l’anno civile determinante. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.26 2 L’organo di direzione del fondo di garanzia compensa le sovvenzioni con i contributi e versa l’eventuale saldo attivo. 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |