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Art. 26a Garanzia degli averi dimenticati 31
Il Fondo di garanzia garantisce l’importo degli averi dimenticati lasciati presso istituti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l’esistenza dell’avere presso l’istituto di previdenza liquidato. 31 Introdotto dal n. II dell’O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773). |
