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Art. 6 Organo di direzione del fondo di garanzia
1 Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi. 2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.4 3 L’organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all’istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni. 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |
