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Art. 7 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale 6
1 L’ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio del fondo di garanzia. 2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |