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Art. 11 Menzione nel registro fondiario e comunicazione 19
1 Su indicazione dell’autorità competente secondo l’articolo 6 capoverso 1 LFo, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di:20
2 I Cantoni sorvegliano tutti i provvedimenti compensativi e ne comunicano la realizzazione all’UFAM. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131983). |