|
Art. 12a Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili 24
(art. 10 cpv. 2 lett. b LFo) Il Cantone designa nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’incremento della foresta. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131983). |