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Art. 13a Edifici e impianti forestali 27
(art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1 LFo) 1 Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT28.29 2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:
3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. 27 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131983). 28 RS 700 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021294). |