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Art. 15 Documenti di base
1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:
2 Nell’elaborazione dei documenti di base, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche. 3 I Cantoni tengono conto dei documenti di base in ogni attività d’incidenza territoriale, segnatamente nella pianificazione direttrice e d’utilizzazione. 4 Su richiesta, i Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell’UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata..32 31 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 32 Introdotto dal n. I 21 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 13 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809). |