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Art. 16 Servizi di preallarme
1 Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme. Essi provvedono all’allestimento e alla gestione delle pertinenti stazioni di misurazione e sistemi d’informazione. 2 Nell’istituzione e nella gestione dei servizi di preallarme, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche. 3 I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’UFAM, se quest’ultimo li richiede, e resi accessibili al pubblico in forma adeguata.33 33 Introdotto dal n. I 21 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 13 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809). |