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Art. 20 Taglio raso
(art. 22 LFo) 1 Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili a quelle dei terreni aperti, o si causano considerevoli effetti nocivi per la stazione o i popolamenti vicini. 2 Non è taglio raso il solo sgombero del vecchio popolamento in seguito ad una ringiovanimento sufficiente e consolidato. |