|
Art. 21 Produzione e utilizzazione
(art. 24 LFo) 1 I Cantoni provvedono all’approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato. 2 L’autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all’UFAM i popolamenti di raccolta. 3 L’autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza. 4 A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata. 5 L’UFAM consiglia i Cantoni in merito:
6 L’UFAM tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche. |