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Art. 23 Gestione aziendale
(art. 24 LFo) 1 Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l’obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale. 2 Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso. 3 L’UFAM controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni. |