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Art. 28 Principi 42
(art. 26 LFo) 1 Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:
2 La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall’ordinanza del 31 ottobre 201843 sulla salute dei vegetali.44 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 43 RS 916.20 44 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 7 dell’O del 31 ott. 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209). |