|
Art. 31
1 Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione. 2 Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per migliorare e acquietare gli spazi vitali, nonché un controllo dell’efficacia dei provvedimenti assunti.47 3 Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). |