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Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico 50
(art. 29 cpv. 1 e 2 LFo) 1 L’UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione d’innovazioni teoriche e pratiche. 2 I Cantoni offrono un numero sufficiente di posti per la formazione continua sul piano pratico e li coordinano fra di loro. La formazione continua sul piano pratico deve in particolare:
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20163215). |