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Art. 38a Costi computabili 61
1 Per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 e all’articolo 40 capoverso 1 lettera c sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l’acquisto del terreno, l’esecuzione e la terminazione. 2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni. 61 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). |