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Art. 39 Protezione da catastrofi naturali 62
(art. 36 LFo) 1 Le indennità per i provvedimenti e per l’allestimento dei documenti di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base:
2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:
3 I contributi ai costi dei provvedimenti secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
4 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti. 5 Non è accordata alcuna indennità per:
62 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). 63 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). |