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Art. 41 Diversità biologica nella foresta
(art. 38 cpv. 1 LFo)71 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:
2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a e c–f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate. 4 ...74 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 72 Abrogata dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 74 Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). |