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Art. 47 Accordo programmatico
1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente. 2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni. 4 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. |