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Art. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento. 4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199090 sui sussidi (LSu). 90 RS 616.1 |