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Art. 51 Domande
1 Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all’UFAM, tutte le altre al Cantone. 2 Il Cantone esamina le domande presentategli e le trasmette all’UFAM corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale. 3 L’UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda. |