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Art. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo
1 Se, nonostante un’intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti. 2 Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu91. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’UFAM esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato. 4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu. 91 RS 616.1 |