|
Art. 6 Collaborazione tra l’UFAM e i Cantoni 8
1 Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell’accertamento dei fatti. 2 Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l’obbligo di consultare l’UFAM (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:
8 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |