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Art. 63 Importo dei crediti ed interessi
(art. 40 cpv. 1 LFo) 1 I crediti d’investimento sono concessi:
2 I crediti d’investimento sono concessi generalmente senza interesse. Tuttavia, qualora l’onere totale del richiedente lo consenta, si stabilisce un tasso d’interesse idoneo. 3 Non si concedono mutui inferiori a franchi 10.000.–. 96 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |